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La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), modificando quanto già stabilito dalla Legge n° 90 del 3 agosto 2013, ha prorogato fino al 2016 le Detrazioni Fiscali per gli interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti, secondo le seguenti scadenze e aliquote:
- Interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio:
o Detrazione del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015
o Detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016
- Interventi relativi a tutte le altre tipologie di edificio:
o Detrazione del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014
o Detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
Rimangono, inoltre, confermati i limiti sugli importi detraibili già previsti per i diversi interventi, le procedure da seguire per accedere agli Incentivi e la suddivisione della somma da detrarre in 10 quote annuali di pari importo.
Possono usufruire, quindi, delle Detrazioni Fiscali per l'efficienza energetica i seguenti interventi:
Il Conto Energia Termico prevede che siano incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica realizzati successivamente al 3 Gennaio 2013. È un contributo in conto capitale erogato dal GSE, il gestore che promuove la sostenibilità ambientale attraverso l’incentivazione e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile in Italia. Gli interventi incentivabili, sia per i soggetti privati che per la Pubblica Amministrazione, sono l’installazione di collettori solari termici e la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Mentre, solo per la Pubblica Amministrazione, l’incentivo include anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi a condensazione.
Di seguito le soglie massime di rimborso erogabile:
Il Conto Energia Termico non è cumulabile con le altre Detrazioni Fiscali.
Con la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013), che modifica quanto già stabilito dalla Legge n° 90 del 3 agosto 2013, viene confermato l’aumento dell’aliquota delle Detrazioni Fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali esistenti, secondo le seguenti scadenze:
- Detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2014
- Detrazione del 40% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
Rimane, inoltre, confermato, fino a dicembre 2015, l’incremento del limite massimo di spesa, da 48.000 euro a 96.000 euro, su cui calcolare la Detrazione e la ripartizione in 10 quote annuali.
Chi effettuerà, quindi, entro la fine dell’anno interventi agevolabili contenuti all’articolo 4 del Decreto Legge 201/2011 e successive modificazioni, tra cui rientrano la ristrutturazione edilizia, il restauro e risanamento conservativo, la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria relativa a parti comuni degli edifici, potrà usufruire di una Detrazione Fiscale del 50% per il 2014, e del 40% per il 2015, delle spese sostenute.
La Detrazione per la ristrutturazione edilizia è applicabile anche ad interventi finalizzati al risparmio energetico, quali: